Come verificare la propria situazione riguardo l'adempimento degli ECM?
L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale Co.Ge.A.P.S. accedendo con SPID/CIE.
Cosa è previsto in caso di mancato rispetto dell'obbligo formativo?
La sanzione disciplinare
Per coloro che non avranno conseguito i crediti ECM previsti, la normativa prevede l’applicazione di sanzioni disciplinari.
L’inefficacia della copertura assicurativa sulla responsabilità professionale
Alle sanzioni tradizionali, si aggiunge poi l’art. 38 bis della L. 233/21, in cui si indica che dal triennio 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative stipulate in base alla legge 24/2017 (cosiddetta Legge Gelli sulla responsabilità professionale) sarà condizionata dall’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio.
Quali sono le attività formative non erogate da provider che danno diritto a crediti ECM?
Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:
- attività di ricerca scientifica:
- pubblicazioni scientifiche (vedi Allegato IV);
- studi e ricerca (vedi Allegato V);
- i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.
- tutoraggio individuale (vedi Allegato VI);
- attività di formazione individuale all’estero (vedi Allegato VII);
- attività di autoformazione (vedi Allegato VIII).
Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione (vedi sotto), ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.
Quali sono le attività di ricerca scientifica che danno diritto a crediti ECM?
I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science l Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:
- 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding)
- 1 credito (se in posizione non preminente).
L’attività di tutoraggio individuale dà diritto a crediti ECM?
I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:
- i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie:
- Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto Il dicembre 1998, n.509; Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.
- È parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti.
- il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.
Si precisano, altresì alcuni aspetti premettendo che qualsiasi procedura deve salvaguardare l’autonomia dell’Ateneo:
- Ogni Ateneo ha un proprio regolamento che va rispettato;
- La nomina del tutor di tirocinio è a carico del Consiglio didattico o del Presidente del CdL in accordo con il Direttore delle attività formative;
- Questi ultimi attestano l’attività di tutoraggio semestrale o annuale a seconda dell’organizzazione e del regolamento dell’Ateneo;
- La certificazione firmata viene caricata sulla piattaforma Co.Ge.A.P.S;
- Il rapporto è generalmente di 1 tutor ogni 2 studenti.
L’autoformazione: in cosa consiste e come riconoscerne i crediti ECM?
L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.
Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.
Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.
Fonte: Age.Na.S.
Come sono regolamentati i Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica?
I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:
- Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
- Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
- Società scientifiche.
I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell’apprendimento.
I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza.
La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell’impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l’APP del Co.Ge.A.P.S.
L’ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% del! ‘obbligo individuale triennale.
I Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7) saranno riconosciuti nel! ‘ambito della Formazione individuale a decorrere dal triennio 2020/2022. La disposizione si applica ai soli corsi aventi data inizio evento a partire dall’1 gennaio 2020.
Fonte: Age.Na.S.
Cos'è il “Good Standing Certificate” o “Certificato di onorabilità professionale”?
E’ il certificato che attesta che non vi sono impedimenti di tipo penale e professionale all’esercizio della professione. Serve ai fini dell’esercizio della propria professione di fisioterapista in un altro Paese dell'Ue, See o Svizzera, Viene rilasciato dal Ministero della salute ai titolari delle qualifiche professionali costituite in Ordini o Collegi (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, fisioterapisti ecc.). Possono richiederlo i cittadini comunitari, cittadini della Confederazione svizzera, cittadini dell'Area SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e cittadini non comunitari che hanno conseguito il titolo abilitante alla professione sanitaria in Italia.
La procedura deve presentare domanda al Ministero della Salute corredata di apposita documentazione.
Ulteriori informazioni possono essere fornite in dettaglio dal Ministero della Salute.
Dove trovo le informazioni per l'apertura e la gestione di strutture fisioterapiche?
Tutti gli iscritti all'OFI di Venezia, Padova e Rovigo possono scaricare gratuitamente la guida che è stato commissionata dall'Ordine dei Fisioterapisti di Venezia Padova e Rovigo e redatta da un consulente esperto in autorizzazioni sanitarie.
Ovviamente si tratta di un documento valido solo per strutture all'interno della regione Veneto.
Il documento è nato per essere ampliato e revisionato nel futuro per cui sarà necessario controllare la presenza di versioni più aggiornate.
https://drive.google.com/file/d/15FQUDuvugF47C8BSCr-xEs1p46IgqwTu/view?usp=sharing
Per svolgere attività professionale a domicilio bisogna fare comunicazione ad ASL o ufficio comunale di pertinenza?
NO, non serve nessuna comunicazione, basta avere partita iva, emettere fattura ed essere dotati di POS mobile.
Tutte le prestazioni del fisioterapista sono esenti da IVA?
L'esenzione dall'IVA, ai sensi dell’art. 10 n. 18 del d.P.R n. 633 del 1972, è praticabile solo «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona (presupposto oggettivo) nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (presupposto soggettivo), ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze
Tutto quello che non rientra in questo schema è soggetto ad I.V.A. A titolo esemplificativo si allega una nota dell'agenzia dell'entrate. ALLEGATO NOTA
Si ricorda che le prestazioni sanitarie esenti iva vanno iscritte e dichiarate nel sistema tessera sanitaria
Rispetto alla corretta gestione dei specifici casi e per non commettere errori interpretativi o procedurali, si consiglia a tutti i titolari di partita I.V.A. di fare riferimento a un proprio commercialista di fiducia.
Come si fa a cambiare i propri dati anagrafici nel database?
Per processare la richiesta deve inviare formale richiesta da PEC alla mail PEC dell'ordine
venetocentrale.ofi@pec.fnofi.it con le sue generalità i dati anagrafici e il Codice Fiscale, e il
numero di iscrizione e con i dati che chiede di modificare.
Quanti crediti ECM devo acquisire nel nuovo triennio 26-28?
Il nuovo triennio ECM 2026-2028 decorre ordinariamente dal 1° gennaio 2026 e termina il 31 dicembre 2028. Si conferma che l'obbligo di raggiungere 150 crediti in 3 anni.
Nel nuovo triennio 26-28 è possibile sanare i crediti formativi dei trienni passati?
Nel triennio ECM 2026–2028, fermo restando i 150 crediti ECM da conseguire) è possibile pianificare l'aggiornamento professionale in maniera di recuperare eventuali crediti arretrati dei trienni precedenti.
Si tratta di una proroga relativa ai crediti ECM del triennio 2023–2025, i relativi crediti vanno acquisiti entro il 31 dicembre 2028 (evitate di aspettare l'ultimo giorno). Lo spostamento dei crediti dal triennio attuale (26-28) a quello precedente (23-25), va fatto entro il 30 giugno 2029.
Si consiglia:
Di evitare di aspettare l'ultimo giorno, ma chiudere la formazione in largo anticipo rispetto alle scadenze previste.
Di cercare di trasformare l'obbligo di formazione ECM in un'opportunità per costruire un percorso coerente con l'attività svolta.
Qual'è la differenza tra crediti formativi universitari (CFU) e crediti ECM?
I corsi universitari che rilasciano CFU/ECTS non possono essere considerati utili ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi ECM ma danno diritto all'esonero.
I CFU/ECTS sono diversi dai crediti formativi ECM e non possono essere trasformati in ECM.
I corsi di formazione post base propri della categoria di appartenenza aventi carattere certificativo come Master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni che erogano almeno 60 CFU/anno, danno diritto all'esonero dall’intero obbligo formativo individuale annuale ECM per la durata legale del corso.
Nel caso in cui un master eroghi 60 CFU/anno e ricada a cavallo tra 2 anni, ai fini dell'esonero verrà valorizzato l'anno di maggior impegno (frequenza).
La frequenza di corsi universitari diversi dà diritto all’esonero di 4 crediti per mese per il periodo
di svolgimento del corso.
Una volta che sarà stata ultimata la frequenza del master, si dovrà inoltrare la richiesta di esonero al Co.Ge.A.P.S. ecm@cogeaps.it
RIFERIMENTI
- 17/06/2022 – Delibera di modifica del par. 3.1. “Formazione individuale” e ss del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 8 giugno 2022, ha approvato la delibera avente ad oggetto la modifica dei par. 3.1 – 3.2.1 – 3.3. – 3.5. del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario. Le modifiche di cui alla presente delibera si applicano dal triennio formativo 2020-2022. - 17/06/2022 – Delibera in materia di “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)”
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione dell’ 8 giugno 2022, ha approvato la delibera in materia di “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)”. - 15/04/2022 – Delibera di modifica della disciplina in materia di “Sperimentazioni Cliniche”
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha approvato la delibera di modifica della disciplina attualmente vigente in materia di “Sperimentazioni Cliniche”.
Al fine di rendere operative le modifiche ivi indicate, le Regioni si impegnano ad effettuare ogni necessaria implementazione informatica entro e non oltre il 31.12.2022.
fonte: delibera sperimentazioni 2022 - 15/04/2022 – Delibera sull’assolvimento dell’obbligo ECM da parte degli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del D.M 9 agosto 2019
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha adottato la delibera che sottopone all’ obbligo in materia di formazione continua in medicina gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del D.M 9 agosto 2019, a partire dal 01/01/2023. Pertanto, per i suddetti professionisti, l’obbligo ECM decorre dal prossimo triennio 2023-2025.
fonte: delibera elenchi speciali